Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212
RISOLUZIONE N. 64/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 10 novembre 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per la restituzione spontanea, tramite
il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del
contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212
L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212,
convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che sostengono dal 1° gennaio
2024 al 31 ottobre 2024 spese relative a interventi edilizi per le quali spetta una
detrazione d’imposta nella misura del settanta per cento (art. 119, comma 8–bis,
primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) e che si trovano in particolari
condizioni reddituali (art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del d.l. n. 34 del 2020).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024
sono stati definiti i criteri e le modalità di erogazione del contributo in
argomento.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 360503 del 18
settembre 2024 è stato definito il contenuto informativo, nonché le modalità e i
termini di presentazione delle istanze per il riconoscimento del contributo a
fondo perduto.
In particolare, nel richiamato provvedimento, è stabilito che le somme
dovute a titolo di restituzione del contributo, se riconosciuto in tutto o in parte
non spettante, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di
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cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la
compensazione ivi prevista.
Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea del contributo a
fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente,
tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), si
istituisce il seguente codice tributo:
• “8161” denominato “Contributo a fondo perduto per superbonus –
Restituzione spontanea – art. 1, comma 2, DL 212 del 2023”.
In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, il suddetto codice
tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi
a debito versati”, secondo le seguenti modalità.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
? nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i
dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
? nel campo “tipo”, la lettera “R”;
? nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
? nel campo “codice”, il codice tributo istituito con la presente
risoluzione;
? nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto
il contributo, nel formato “AAAA”.
? nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a
fondo perduto da restituire.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente